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Sblocca Cantieri: le principali novità in materia di contratti pubblici

Il Decreto Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019) è stato convertito in legge, con modifiche, dalla L.n. 55 del 14/06/2019 pubblicata in GURI Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2019. Il testo è in vigore dal 18 giugno 2019 e le nuove norme si applicano a procedure il cui bando oppure i cui inviti siano stati pubblicati/spediti successivamente alla data di entrata in vigore.

Le modifiche apportate dal legislatore al testo del previgente decreto sono numerose, in primis si prevede la sospensione fino al 31/12/2020 di alcune disposizioni del D.Lgs. 50/2016 quali, solo per citare alcune delle più rilevanti:

  • l’obbligo per i comuni non capoluogo di ricorrere alle centrali di committenza per gli acquisti di forniture e servizi sopra soglia comunitaria, di lavori sopra 150.000 euro e di manutenzioni ordinarie sopra un milione di euro;
  • l’obbligo di ricorrere all’albo ANAC per nominare i componenti delle commissioni giudicatrici;
  • l’obbligo di indicare in gara la terna di subappaltatori.

Non viene modificato invece l’obbligo per le Stazioni Appaltanti – a partire dal 18 ottobre 2018 – di ricorrere a piattaforme telematiche di e-Procurement per tutti i propri affidamenti (unica deroga ammessa è per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore e 5.000 euro, come previsto dall’art. 450 della L. 296/2006 ss.mm.ii.).

L’attuale versione del decreto Sblocca Cantieri modifica le tipologie di procedure che si possono svolgere sotto soglia comunitaria, prevedendo la possibilità di affidamento diretto fino alle soglie comunitarie per forniture e servizi e fino a 150.000 euro per lavori, con le modalità specificate all’art. 36 c. 2 del Codice Appalti. Viene inoltre previsto che nelle procedure di importo inferiore alle suddette soglie comunitarie, fatti salvi i casi di cui all’art 95 c. 3 del Codice per i quali bisogna ricorrere sempre all’offerta economicamente più vantaggiosa, le Stazioni Appaltanti scelgano il criterio di aggiudicazione che più ritengono opportuno; nel caso di minor prezzo, andrà sempre prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale nel rispetto delle modalità di cui all’art. 97 c. 8 del Codice stesso.

Ulteriori modifiche di rilievo riguardano i nuovi metodi, tra loro alternativi, per il calcolo della soglia di anomalia delle offerte previsti all’art. 97 c. 2 e 2-bis del Codice Appalti: il primo da applicare nel caso in cui il numero di concorrenti in graduatoria sia pari superiore a 15 e il secondo qualora il numero di offerte sia invece inferiore a tale numero.

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L’applicazione delle nuove formule non comporta più la necessità di sorteggiare in seduta pubblica il metodo da utilizzare, essendone ora presente solo uno per effettuare il calcolo della soglia di anomalia in base al numero di concorrenti in graduatoria. La piattaforma PRO-Q è già aggiornata ai nuovi metodi per il calcolo dell’anomalia.

Altra modifica rilevante, che ha un impatto sulla fase di esame delle offerte ricevute e dunque sulle tempistiche di aggiudicazione, permettendo la loro sensibile riduzione in caso di un numero elevato di concorrenti, è la possibilità di “inversione procedimentale” che permette di anticipare l’esame della documentazione di offerta e solo successivamente verificare la documentazione amministrativa presentata dai partecipanti, facoltà estesa dall’art. 1 c. 3 del decreto Sblocca Cantieri anche alle procedure aperte dei settori ordinari nel rispetto di tutta una serie di accorgimenti procedurali, prescritti dalla norma richiamata. Anche in questo caso la piattaforma PRO-Q permette di gestire le procedure di gara applicando la nuova previsione dell’inversione procedimentale.

Viene infine confermata l’emanazione di un Regolamento Unico di esecuzione, attuazione e integrazione del Codice entro 180 gg. dall’entrata in vigore del Decreto, che dovrà sostituire almeno in parte le vigenti Linee Guida dell’ANAC e i decreti ministeriali attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel rispetto del nuovo Sblocca Cantieri, la piattaforma PRO-Q è stata adeguata alle modifiche introdotte e si conferma, quindi, come lo strumento ideale per la gestione delle procedure di appalto per le Pubbliche Amministrazioni.

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